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 Incostituzionalità dell’IMU. 
 
  
 
    VISTI gli artt. 42
e 53 della Costituzione italiana, che così recitano:  
 
«Tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri
di progressività.»
(Art. 53) 
 
   «La proprietà privata è riconosciuta e
garantita dalla legge (...).»  
 
( Art. 42
comma 2). 
 
   TENUTO CONTO, in particolare, degli statuti
delle regioni autonome, riconosciuti della Costituzione italiana; e per quanto
riguarda la Sicilia in particolare, dell’art. 36 dello
Statuto della Regione Siciliana (Decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455,
riconosciuto dall’art.116 dalla Costituzione repubblicana del 1948 e dalle
successive modifiche del Titolo V della stessa) che  così recità: 
 
   « Al fabbisogno
finanziario della Regione si provvede con redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi deliberati dalla medesima. 
 
Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le
entrate dei tabacchi e del lotto.» 
 
   Inoltre, dato che allo Stato viene direttamente versato il 50% del gettito dell’IMU per
la 2ª casa, anche dal punto di vista semantico
la terminologia “municipale e unica” appare ingannevole. 
 
Per i
motivi esposti, appare evidente l’incostituzionalità di tale
imposta. 
 
Già
alcune regioni e provincie autonome si sono mosse. 
 
  Chi ha ricevuto in eredità una casa, o l’ha
comprata onestamente pagando tutti gli oneri di legge, che cosa deve dare più
allo stato? Solo se si possiede un’altra casa e la si
affitta (profitto), allora è giusto “in ragione della
capacità contributiva e con criteri di progressività”
concorrere alle spese pubbliche (Già previsto e pagabile con la dichiarazione
dei redditi). 
 
Inoltre,
l’iter legislativo di tale imposta appare, a dir poco, impasticciato:
a) non si sa ancora, e non si saprà fino a dicembre, l’intera somma da pagare; in itinere i comuni possono aumentare o diminuire l’imposta,
con conseguente ricalcolo; b) farraginosità del calcolo dell’imposta, per cui
moltissimi si rivolgeranno a CCAAFF e ragionieri per il calcolo, con ulteriore aumento di spese. Piove sul bagnato, governo
ladro! 
 
   L’arroganza e l’incompetenza legislativa di
questo governo e di chi lo sorregge, oltre a creare iniquità e malumori nel
popolo, faranno scaturire un’inopportuna controversia costituzionale. 
 
“ Diu ni scanzi di lampi e timpesta 
 
e d’un piducchiusu vistutu
di festa” 
 
( Un professore in doppio petto                           
 
   Vedo nero) 
 
Ecco
comunque, il... 
 
Calcolo
dell’IMU 
 
La
formula è la seguente: 
 
(Reddita catastale* +5%) X 160  X 0,4%.
(1ª casa)   - € 200  
 
                                                   
-
€ 50  (per
ogni figlio inferiore a 26 AA). 
 
  
 
                                                     X 0,76% ( 2ª casa).                    
 
                                                     X 0,2%
(fabbricati rurali o strumentali.) 
 
*Aggiornata al 1990. Le vecchie reddite
non erano già valide. 
 
  
 
N.B  La tassa sulla
prima casa va versata al comune (va inserito il codice comunale  e codice tributo che è 3912). 
 
 La tassa per la seconda casa
va divisa in due:
una parte va versata al comune col cod. tributo 3918 ; la seconda metà va versata
allo stato col cod. tributo 3919 
 
Scadenza:
18 Giugno 1° acconto; 16 Dicembre 2° conguaglio. 
 
Le
tariffe sono soggette a variazione. 
 
(È possibile
pagare in tre rate, solo la 1ª casa, ma è una stupidaggine; 
 
infatti:
50+50=100;  33,33...+33,33...+
33,33...=100. Il 16,66... che si risparmia a giugno, si andrà a pagare il
doppio a Settembre: presa in giro per complicare di più le cose; dov’è il
guadagno?) 
 
Ecco,
infine, un link utile per calcolare il tutto
facilmente: 
 
http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu_20.php 
 
                                                                    (Pino Bullara) 
 
  
 
 
        Vedo
    nero 
      Un professore in doppio petto 
   
  
    Il senatur baüscia  
     
    Girotondo  
     
     
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